Attualmente l’osteopatia è stata individuata come professione sanitaria secondo l’articolo 7 della Legge 11/01/2018, ma non è ancora contemplata e regolata dal Servizio Sanitario Nazionale; pertanto le spese legate a tale attività, rese evidenti dall’osteopata per il piano di trattamento concordato, non sono detraibili o deducibili ai fini fiscali. Le uniche circostanze per cui tale spesa è riconosciuta sono condizioni assicurative personali associate a prescrizione medica.

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